Art. 16.
(Conservazione dei simboli).

      1. I simboli dei partiti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno rappresentanti eletti nel Parlamento nazionale, in almeno cinque consigli regionali o membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, possono essere depositati direttamente e contestualmente allo statuto di ogni partito.

 

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